Sommario
Cosa vuol dire in via riconvenzionale?
Cos’è la domanda riconvenzionale La domanda riconvenzionale (o riconvenzione) è la domanda proposta dal convenuto contro l’attore che lo ha citato in giudizio. Il convenuto può: difendersi dalle pretese attoree (ad esempio, negando i fatti), proporre la domanda riconvenzionale.
Cosa sono i numeri di servizio?
I numeri di servizi a valore aggiunto: sono numeri di telefono il cui utilizzo prevede dei costi aggiuntivi. Assicuratevi perciò di informarvi adeguatamente sui costi aggiuntivi associati a uno specifico numero a valore aggiunto prima di chiamarlo. …
Come si fa la chiamata in causa del terzo?
Modalità e termini per la chiamata del terzo dal convenuto Il convenuto deve manifestare l’intenzione di chiamare il terzo in causa sin dalla comparsa di costituzione e risposta, da depositarsi presso la cancelleria del tribunale almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione.
Come capire se numero è a pagamento?
In linea generale, le numerazioni che iniziano con 800, 803 o 900 sono gratuite. I numeri che, invece, iniziano con 199, 806, 807, 840, 841, 847, 848, 901, 902 o 905 sono solitamente a pagamento.
Che cosa è la domanda riconvenzionale?
A differenza della mera difesa o delle eccezioni che tendono solo a far rigettare la pretesa attorea e non dilatano l’oggetto del processo, la domanda riconvenzionale è un’autonoma azione, attraverso la quale il convenuto chiede un provvedimento a sé favorevole e sfavorevole alla controparte
Qual è l’ammissibilità della domanda riconvenzionale?
L’inammissibilità della domanda riconvenzionale, in quanto non contenuta nella comparsa di risposta o comunque non formulata nella prima udienza di trattazione, è stabilita a tutela dell’interesse della controparte, con la conseguenza che essa non è più opponibile se la parte, nel cui interesse la preclusione stessa è sancita, anziché
Cosa è la domanda riconvenzionale trasversale?
domanda riconvenzionale trasversale. Si tratta, in sostanza, della domanda che il convenuto pone non nei confronti dell’attore ma nei confronti di un altro convenuto, ugualmente chiamato dall’attore a far parte del processo.