Sommario
Quali beni si possono ipotecare?
Oggetto di ipoteca possono essere i beni immobili, i beni mobili registrati, le rendite dello Stato, i diritti reali di godimento su beni immobili ad esclusione delle servitù che non possono essere espropriate separatamente dal fondo dominante, e i diritti di uso e di abitazione.
Che garanzie chiede la banca?
IPOTECA, FIDEIUSSIONE, PEGNO: LE GARANZIE RICHIESTE PER I MUTUI. Prima di erogare il capitale richiesto dal mutuatario, la banca dovrà assicurarsi alcune garanzie che la tutelino in caso di insolvenza del debitore.
Quanto dura il pegno?
I prestiti su pegno prevedono una durata che va da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno e vengono concessi solo successivamente la presentazione della certificazione del valore del bene, presentato a garanzia.
Quali beni non possono essere oggetto di ipoteca?
Non sono tali i beni futuri (potendo l’ipoteca essere iscritta solo quando la cosa è venuta a esistenza, ex…
c.), né i beni altrui (l’ipoteca può essere iscritta solo quando la cosa è acquistata del concedente, ex…c.).
Quali sono i diversi tipi di ipoteca?
Ipoteche a garanzia del mutuo Ne esistono di tre tipi: volontarie, giudiziali e legali. L’ipoteca volontaria è senz’altro la più diffusa delle tre. Com’è immaginabile essa viene iscritta volontariamente dal proprietario del bene quale garanzia di un debito.
Quali sono le garanzie reali che possono essere richieste dalla banca al cliente?
Le garanzie più richieste dagli istituti di credito sono le garanzie reali, come ipoteca, privilegio e pegno, e le garanzie personali, come l’avvallo e la fideiussione. Sono termini che ormai sono entrati nel linguaggio comune, ma bisogna capire bene come funzionano.
Quali sono le garanzie per un prestito?
Una buona storia creditizia e il reddito sono le due garanzie primarie richieste che condizionano la concessione di un prestito e che sono comuni a tutti gli istituti di credito e a tutte le finanziarie.
In che cosa consiste il pegno?
Nel diritto civile di molti paesi, il pegno è un diritto reale di garanzia su un bene altrui, costituito per fungere da garanzia di un credito. Nell’ordinamento italiano è regolato dagli articoli 2784 e seguenti del Codice civile.