Sommario
Come devono aprirsi le porte di emergenza?
Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell’esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.
Cosa si intende per uscita di piano?
Ricordiamo che l’uscita di piano è un uscita che “consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto dagli effetti di un incendio e che può configurarsi come uscita che immette in un: a) luogo sicuro; b) in un percorso protetto; c) su di una scala esterna”.
Qual è la larghezza minima di una uscita di sicurezza?
0,80 metri
La larghezza minima di una uscita non può essere inferiore a 0,80 metri (con tolleranza del 2%) e deve essere conteggiata pari ad un modulo unitario di passaggio e pertanto sufficiente all’esodo di 50 persone nei luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso.
Come devono essere le porte di emergenza in un ambiente di lavoro?
Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio. Il punto 3.3, lettera m) riporta: “ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo.”
Qual è la larghezza minima delle uscite di emergenza?
Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio. 1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, Anche denominata via di emergenza, o via di esodo, o via di uscita, o via di fuga
Quali sono le vie e le uscite di emergenza?
Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente o via di esodo, o via di uscita, o via di fuga
Qual è l’altezza minima delle uscite di emergenza antincendio?
Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio. 1.5.6.