Sommario
Quanto dura permesso G?
Il permesso per frontalieri UE/AELS è valevole cinque anni purché sussista un contratto di lavoro di durata indeterminata o superiore a un anno. Se il contratto è stipulato per meno di un anno, la durata di validità del permesso corrisponde a quella del contratto.
Cosa serve per fare il permesso G?
Alla richiesta di ottenimento del permesso di lavoro G è necessario allegare:
- N. 2 fototessere.
- Copia del documento di identità
- Contratto di lavoro.
- Certificato generale del casellario giudiziale recente (emesso da un tempo non superiore a 3 mesi) rilasciato dalle autorità del Paese di origine del lavoratore richiedente.
Come ottenere il permesso G in Svizzera?
È sufficiente una dichiarazione sul sito web della segreteria di stato per la migrazione (ssm) rilasciata dal datore di lavoro. Tuttavia, questo contratto è valido solo una volta all’anno e per persona. Ulteriori informazioni sulle autorizzazioni svizzere sono disponibili qui.
Quanto dura il permesso di lavoro in Svizzera?
5 anni
Trovare un lavoro in Svizzera Il permesso ha una validità di 5 anni ed è prolungato di altri 5 se i presupposti continuano a essere rispettati. La proroga può essere limitata a un anno se la persona è stata disoccupata per oltre 12 mesi.
Quanto guadagna un operaio frontaliere in Svizzera?
Con la legge sul salario minimo del novembre 2020 il Consiglio di Stato ha deliberato che la forchetta entro cui può variare il salario minimo cantonale ticinese è fra i 19.75 franchi l’ora e i 20.25 franchi l’ora. Questo valore è differenziato per settore economico.
Come ottenere permesso frontaliere?
Permesso di lavoro per i frontalieri in Svizzera: Il datore di lavoro deve richiedere il permesso alle autorità cantonali competenti (uffici della migrazione) presentando un contratto di lavoro o, in caso di offerta di lavoro vincolante, una dichiarazione d’impegno nonché un documento d’identità o un passaporto valido.
Come si diventa frontalieri?
Sono considerati frontalieri coloro che hanno un impiego o esercitano un’attività indipendente in un Paese membro dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e che risiedono un altro Paese membro nel quale di norma rientrano quotidianamente o almeno una volta a settimana.