Sommario
Che cosa si intende per interdizione legale?
L’interdizione legale è una pena accessoria che viene inflitta alle persone condannate alla pena della reclusione per cinque anni o più. In questo caso il soggetto sarà sostituito, nel compimento di atti giuridicamente rilevanti (es. contratti, atti giuridici), da un tutore sino all’espiazione della pena.
Che significa far interdire una persona?
Interdire significa che l’incapace maggiorenne (ed anche nell’ultimo anno della sua minore età), previa dichiarazione del Tribunale della sua incapacità ossia previa dichiarazione di interdizione, ritorna allo stato giuridico del minorenne.
Come funziona l’interdizione?
La pronuncia di interdizione limita la capacità di agire del soggetto interdetto che viene equiparato al minore non emancipato. L’interdetto viene affidato alle cure di un tutore scelto dal giudice tutelare in base ad una valutazione sull’idoneità della persona a ricoprire l’incarico.
Quando si applica l’interdizione legale?
L’interdizione legale, nel diritto penale italiano, è una pena accessoria disposta nei confronti di coloro che siano stati condannati all’ergastolo o alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni per delitto non colposo.
Che differenza c’è tra l’interdizione legale e quella giudiziale?
Anche l’interdetto legale è incapace di agire ma gli atti che non può compiere autonomamente, a differenza dell’interdetto giudiziale, riguardano solo quelli che concernono “la disponibilità e l’amministrazione dei beni” ai sensi del quarto comma dell’articolo 32 del codice penale.
Chi può interdire?
Chi può richiedere l’interdizione di una persona? il convivente, purché la convivenza sia stabile; i parenti entro il quarto grado (figli, fratelli, padre, zii, nonni, bisnonni, nipoti e pronipoti); gli affini (parenti del coniuge) entro il secondo grado; il Pubblico Ministero.
Cosa succede quando una persona viene interdetta?
Un soggetto dichiarato interdetto perde la capacità di agire, ossia la capacità di porre in essere atti e negozi giuridici attraverso cui disporre del proprio patrimonio, acquistando o alienando diritti e assumendo doveri.