Sommario
Cosa significa molestia e disturbo alla persona?
La molestia è un reato perseguibile d’ufficio. Significa che lo Stato lo ritiene così rilevante da essere perseguibile a prescindere dalla volontà della vittima. Difatti, per fare una denuncia per molestia e disturbo alla persona basta un esposto presso qualsiasi ufficio delle Forze dell’ordine, senza alcun limite di tempo.
Come si prevede un reato di molestia o disturbo alle persone?
Dalla lettura della norma si evince che il legislatore ha previsto un generico reato di molestia o disturbo alle persone arrecato per una ragione riprovevole, cioè futile o addirittura deprecabile.
Qual è la pena dell’arresto di molestie?
La pena è l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda fino a 516 euro [1]. In buona sostanza, il Codice penale prevede due tipi di molestia abbastanza differenti tra loro: Per incorrere nel reato di molestie occorre che l’autore arrechi molestia o disturbo ad un’altra persona.
Cosa vuol dire fare una denuncia?
Fare una denuncia vuol dire portare a conoscenza della Pubblica autorità la commissione di un reato. Dunque chi ha subito un reato o è venuto a conoscenza della commissione di una circostanza di reato può rivolgersi agli uffici delle Forze dell’ordine (questure, Polizia postale , Arma dei carabinieri) e descrivere il fatto.
Come faccio a sporgere una denuncia?
Fare una denuncia è semplicissimo: può farlo qualunque cittadino recandosi negli uffici delle Forze dell’ordine mentre gli anziani e i portatori di handicap con difficoltà motorie possono richiedere il servizio di denuncia a domicilio chiamando il 113. Esistono diverse modalità per sporgere una denuncia:
Cosa si definisce molestia sessuale?
1. Si definisce molestia sessuale ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale o qualsiasi altro tipo di discriminazione basata sul sesso che offenda la dignità degli uomini e delle donne nell’ambiente di studio e di lavoro, ivi inclusi atteggiamenti di tipo fisico, verbale o non verbale.
Qual è il reato di molestie?
Il reato di molestie previsto dall’art. 660 del codice penale punisce “chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo” con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro.