Sommario
Cosa comporta la messa in prova?
La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. La sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato non può essere concessa più di una volta.
Quando si fa la messa alla prova?
La condizione per presentare richiesta di messa alla prova è che si proceda per reati che siano puniti con la sola pena edittale che non sia superiore (se detentiva) nel massimo a quattro anni, sia essa congiunta o alternativa alla pena pecuniaria.
Cosa succede se l’esito della messa alla prova del minore e negativo?
In caso di esito positivo della prova, il giudice con sentenza “dichiara estinto il reato” e il minore imputato viene prosciolto dai fatti addebitatigli; l’esito negativo comporta invece la prosecuzione del procedimento (art. 29 DPR 448/88).
Come comporta la messa alla prova?
Più nel dettaglio, la legge dice che la messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’ eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato.
Qual è il periodo di prova?
Periodo di prova. Durante il periodo di prova, azienda e lavoratore hanno modo di conoscersi: l’azienda può capire le reali potenzialità del dipendente e quest’ultimo può rendersi conto se è quello l’ambiente di lavoro che sta cercando. Si tratta quindi di un periodo di valutazione reciproca.
Quando si può chiedere la messa alla prova per maggiorenni?
Messa alla prova per maggiorenni: quando si può chiedere? A differenza della messa alla prova per i minorenni, la sospensione del processo con messa alla prova per i maggiorenni può essere chiesta solo in determinati casi. Nello specifico, la legge [1] dice che l’imputato può chiedere la messa alla prova:
Come revocare la messa alla prova?
La revoca della messa alla prova. Come detto, il giudice può apportare tutte le modifiche che ritiene opportune al progetto di messa alla prova; addirittura, tali modifiche possono essere imposte anche durane lo stesso periodo di prova. Il giudice è altresì titolare del potere di revocare la messa alla prova con propria ordinanza [6].