Sommario
Cosa è il licenziamento?
Il licenziamento è una delle modalità di estinzione del rapporto di lavoro e, in particolare, quella con cui il datore di lavoro interrompe il rapporto di lavoro, comunicando la sua volontà con un atto
Cosa prevede la legge sui licenziamenti individuali?
La legge sui licenziamenti individuali (L. n. 604/66) impone in particolare ai fini della validità del licenziamento il requisito della forma scritta, oltre all’obbligo di motivazione di cui in premessa: la comunicazione del licenziamento deve quindi contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.
Cosa distingue il licenziamento per giustificato motivo soggettivo?
licenziamento per giustificato motivo soggettivo: ciò che lo distingue dalla giusta causa di licenziamento è solo la gravità del fatto commesso. In questo caso il fatto è grave, tanto da portare al licenziamento, ma non così grave da negare al dipendente il periodo di preavviso che, dunque, dovrà essere riconosciuto.
Il licenziamento, nel diritto del lavoro italiano è l’atto con il quale il datore di lavoro recede unilateralmente dal contratto di lavoro con un suo lavoratore dipendente. Si distingue tra licenziamento individuale se riguarda un singolo lavoratore dipendente,
Come regola il licenziamento individuale?
La legge 15 luglio 1966, n. 604 regola specificamente il licenziamento individuale, sottoponendo l’esercizio del potere di licenziamento al rispetto di precisi limiti e modalità, sia con riguardo ai motivi del recesso, sia con riguardo alla procedura da seguire.
Qual è la procedura del licenziamento collettivo?
La procedura del licenziamento collettivo appena descritta è obbligatoria ricorrendo le condizioni prima esaminate. Ne consegue che la violazione dei passaggi o dei termini indicati da parte del datore di lavoro implica l’applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative, oltre al risarcimento dei danni nei confronti dei lavoratori
Quali sono i modi per comunicare il licenziamento?
I due modi più corretti per comunicare il licenziamento sono: la «classica» raccomandata con ricevuta di ritorno inviata all’indirizzo di residenza del dipendente oppure la consegna della lettera durante l’orario di lavoro direttamente nelle mani del lavoratore (il quale è tenuto a sottoscriverla per ricevuta).
Quali sono le fattispecie di licenziamento individuale plurimo?
Licenziamento individuale plurimo per giustificato motivo oggettivo (d. lav.) Fattispecie di Licenziamento caratterizzata dal «dato quantitativo» poiché, analogamente al Licenziamento collettivo [vedi], dal quale tuttavia va tenuto formalmente distinto, investe contestualmente una pluralità di lavoratori.
Qual è la pena di licenziamento?
Come noto, l’art. 6, L. n. 604/1966 stabilisce che il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla sua ricezione in forma scritta; e che tale impugnazione diviene inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale del lavoro.
Quando deve essere impugnato il licenziamento?
Il licenziamento deve però essere impugnato entro il termine di 60 giorni a pena di decadenza: il decorso del termine parte dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla successiva data di comunicazione dei motivi, qualora richiesti.
Come deve essere comunicato il licenziamento?
Il licenziamento deve sempre essere comunicato per iscritto. Secondo costante giurisprudenza, infatti, la forma scritta del licenziamento è richiesta a pena di nullità. La consegna può avvenire personalmente (a mezzo raccomandata a mano, controfirmata per ricevuta dal lavoratore) o a mezzo posta
Come si affronta il licenziamento in caso di contratto a termine?
Licenziamento in caso di contratto a termine: nell’attuale mercato del lavoro caratterizzato da crescente flessibilità si assiste a un largo uso (ed abuso) dei contratti a termine. In questo articolo verrà analizzata la disciplina del licenziamento in caso di contratto a termine.
Come si verifica il licenziamento per giustificato motivo?
Il licenziamento per giustificato motivo si verifica quando il dipendente non rispetta gli obblighi contrattuali, in misura meno grave di quanto previsto per la giusta causa (in questo caso si parla di giustificato motivo soggettivo), oppure a seguito di una riorganizzazione aziendale (giustificato motivo oggettivo).
Qual è l’accordo sul licenziamento collettivo?
L’accordo sul licenziamento collettivo deve essere approvato dalla maggioranza dei lavoratori, o mediante un voto diretto o tenendo conto della rappresentanza sindacale cui essi aderiscono: esso è valido a prescindere dal consenso unanime e coinvolge tutti i lavoratori, siano essi iscritti o meno all’associazione sindacale o abbiano o meno
Qual è il licenziamento nel diritto del lavoro italiano?
Il licenziamento, nel diritto del lavoro italiano è l’atto con il quale il datore di lavoro recede unilateralmente dal contratto di lavoro con un suo lavoratore
Quando scatta il licenziamento per giusta causa?
Il licenziamento per giusta causa scatta quando si verifica una circostanza così grave da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto lavorativo (art. 2119 c.c.). In tal caso il datore di lavoro può recedere dal contratto senza l’obbligo di dare il preavviso, né l’indennità di mancato preavviso.
Chi definisce il licenziamento per giustificato motivo oggettivo?
L’art. 3 della legge 604/1966, invece, definisce il licenziamento per giustificato motivo oggettivo la rescissione del contratto di lavoro che si verifica per “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”, mentre quello soggettivo come notevole inadempimento degli
Come può essere utilizzata la lettera di licenziamento?
La lettera di licenziamento può essere utilizzata nei casi previsti dalla legge integrata dai Contratti Collettivi Nazionali dei Lavoratori di categoria per porre fine al rapporto di lavoro ove a tempo indeterminato ovvero ove a tempo determinato prima della scadenza prevista. I casi di licenziamento fanno riferimento all’esistenza di una