Sommario
Come si dimostra la simulazione?
Se la simulazione vuole essere fatta valere da una delle parti, il mezzo di prova è dato dalla controdichiarazione scritta. E’ ammesso anche il giuramento, come mezzo di prova, ma solamente se la simulazione non riguarda un negozio solenne per il quale la forma scritta è richiesta ad sustanziam.
Quali effetti produce tra le parti il contratto dissimulato?
Il contratto simulato non produce effetto tra le parti [123, 164](2). Se le parti hanno voluto concludere un contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra esse il contratto dissimulato(3), purché ne sussistano i requisiti di sostanza(4) e di forma [1350](5).
Quando si ha simulazione relativa?
Si parla di simulazione assoluta se le parti creano l’apparenza di un contratto anche se non vogliono porre in essere nessun contratto tra loro. Si parla invece di simulazione relativa quando le parti stipulano un contratto diverso da quello che vogliono realmente (cd. dissimulato).
Quando il contratto e rescindibile?
L’iniquità della condizioni Quando il contratto è concluso in stato di pericolo il contratto è rescindibile non in ogni caso, ma solo se è ravvisabile uno squilibrio tra la prestazioni.
Che cosa è la causa illecita?
Dispositivo dell’art. 1343 Codice Civile. La causa(1) è illecita(2) quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume(3).
Quando si parla di simulazione in relazione al contratto di mutuo?
Si ha simulazione relativa quando l’atto simulato ne nasconde un altro realmente voluto dalle parti. I contraenti concludono un atto giuridico ma questo rimane nascosto sotto una forma diversa, in modo da restare segreta la sua vera natura.
Che cosa significa il verbo simulare?
«rendere simile»] (io sìmulo, ecc.). – 1. Mostrare di sentire ciò che in realtà non si sente, o cercare di far credere cosa o fatto che in realtà non esiste: s. affetto, amicizia, amore per qualcuno; s.
Chi è il creditore chirografario?
È una tipologia di credito che non presenta alcuna garanzia né reale (ipoteca, pegno), né personale (fideiussioni). Ha origine dalla sottoscrizione di un documento da parte del debitore.