Sommario
Chi si occupa del bullismo?
Il bullismo come fenomeno sociale e deviante è oggetto di studio tra gli esperti delle scienze sociali, della psicologia giuridica, clinica, dell’età evolutiva e di altre discipline affini.
Quali responsabilità giuridiche vengono introdotte dalla legge per la figura del referente per il contrasto del bullismo e cyberbullismo?
Compiti del Referente: Ai docenti referenti, così come ai dirigenti scolastici, non sono attribuite nuove responsabilità o ulteriori compiti, se non quelli di raccogliere e diffondere le buone pratiche educative, organizzative e azioni di monitoraggio, favorendo così l’elaborazione di un modello di epolicy d’istituto.
Come affrontare il bullismo in classe?
– mantenere la calma in una situazione difficile; – andarsene quando è il caso. Insegnate a vostro figlio a dire al bullo, con voce ferma: “Non mi piace quello che stai facendo” oppure “Per favore, NON parlarmi così”. Incoraggiate sempre vostro figlio a fare amicizia con altri bambini.
Quale legge prevede la collaborazione della dirigente scolastica in tema di cyberbullismo?
La legge n. 71 del 2017 prevede inoltre, in ogni scuola, la figura di un docente referente, per gli episodi cyberbullismo e per ogni fenomeno di bullismo in generale.
Cosa deve fare il referente cyberbullismo?
Il referente, come suddetto, ha il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto del cyberbullismo. A tal fine, può avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile del territorio.
Cosa può fare la scuola per fermare il bullismo?
Prevenire, attraverso attività educative, in grado di migliorare il clima di classe, agire sulle dinamiche relazionali, promuovere le competenze emotive che rafforzino la capacità di mettersi nei panni degli altri (empatia), e consentire, inoltre, la partecipazione ai processi di definizione di regole comuni.
Cosa dice la legge n 71?
Sai che contro il cyberbullismo esiste una legge, la numero 71 del 29 maggio 2017? Ciascun minore ultraquattordicenne vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito del social una istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi in Rete.