Sommario
Che cosa si intende per cantiere edile?
È il luogo e l’insieme di impianti, attrezzature, magazzini e uffici in cui si svolgono i lavori edili appartenenti al dominio dell`ingegneria civile.
Cosa si fa in un cantiere edile?
In cantiere i lavori e le opere edili o di ingegneria civile che si realizzano comprendono: i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, restauro, ristrutturazione o equipaggiamento; la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse permanenti o …
Quale titolo affronta i cantieri temporanei o mobili?
Le principali disposizioni in materia di cantieri temporanei e mobili si ritrovano nel Testo Unico principalmente nel Titolo IV, in cui la tematica si affronta in modo ampio e completo, soprattutto all’interno del primo dei due Capi “le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”.
Quali sono le attività di cantiere?
Per cantieri temporanei o mobili si intendono tutti quei luoghi in cui vengono svolti lavori edili o di ingegneria edile che riguardano la costruzione, la manutenzione, la riparazione, la demolizione, la conservazione, il risanamento, la ristrutturazione, la trasformazione e il rinnovamento di opere in muratura, in …
Quale titolo del Testo Unico si occupa espressamente di cantieri edili?
Il Titolo IV del Testo Unico Sicurezza Il cantiere edile è assimilato ad un processo produttivo di tipo industriale che secondo metodologie programmate, arriva (per opera delle figure dei Coordinatori, progettisti, direttori dei lavori, imprese, lavoratori autonomi, etc.) alla qualità del prodotto edilizio finito.
Quali tecnici lavorano in un cantiere e di cosa si occupano?
Responsabili per le emergenze: persone preparate per l’intervento in situazioni di rischio. Preposti: sovrintendono l’attività lavorativa. Maestranze: sono operai dipendenti di una ditta con compiti specifici. Collaudatore: è il tecnico che esegue i controlli tecnico-amministrativi.
Quando un cantiere e temporaneo o mobile?
Il d. lgs. 81/08 e s.m.i. intende per cantiere temporaneo o mobile qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, ovvero: gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile”.
Quando si utilizza Titolo IV?
Il Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 si applica nei cantieri temporanei o mobili e prescrive misure per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori in essi impiegati.
Cosa si intende per allestimento di cantiere?
REALIZZAZIONE DEGLI ACCESSI, MONTAGGIO BARACCHE DI CANTIERE, UFFICI, IMPIANTI DI CANTIERE (ELETTRICO, TERRA, IDRICO, FOGNA), POSIZIONAMENTO MACCHINARI (BETONIERA A BICCHIERE, SEGA CIRCOLARE ECC. )
Cosa si intende per impresa esecutrice?
i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.