Sommario
Che succede se gli ufficiali giudiziari vengono a casa e non trovano nessuno?
Quando il soggetto incaricato della notifica di un atto giudiziario o di una cartella di pagamento non ti trova in casa, l’atto viene notificato ugualmente mediante il deposito di una copia in Comune, adempimento di cui tu devi essere prontamente avvisato.
Che cos’è un avviso di notifica di atto mediante deposito nella Casa comunale?
Se il Messo Comunale non ha trovato in casa nessuno che possa ricevere l’atto, così come previsto dall’art. 140 del codice di procedura civile, invia un avviso di deposito con una raccomandata A.R., con il quale invita il destinatario a passare presso la Casa Comunale per ritirare un atto che lo riguarda.
Quali atti notifica il messo notificatore?
I messi notificatori (ex Legge n. 296/2006) notificano atti di accertamento e/o riscossione dei tributi locali, procedure esecutive o delle entrate patrimoniali dello stato (generalmente dell’agenzia delle entrate) ed operano secondo le norme del D.P.R.
Cosa porta l’ufficiale giudiziario?
notifica gli atti giudiziari, ossia gli atti del giudice, che possono essere decreti ingiuntivi, sentenze, ordinanze di sfratto, ecc. Egli ha, in questa veste, lo stesso ruolo di un postino: quello di certificare l’avvenuta consegna materiale del plico al destinatario.
Cosa può essere una notifica dei carabinieri?
265/1999) notificano atti di carattere amministrativo (ordinanze, verbali, convocazioni, inviti, avvisi, circolari, ed ogni altra forma di atto) per conto dell’amministrazione comunale e su richiesta di altri enti, purché nei limiti del territorio comunale di competenza (il destinatario ha residenza, dimora o domicilio …
Che cos’è una notifica del Comune?
Notificare un atto significa portare a conoscenza legale un provvedimento, mediante la consegna di un atto da parte del Messo Comunale ad un destinatario: persona, ditta o ente.
Che cosa può arrivare come notifica in comune?
Che cosa può notificare la polizia municipale? Al Messo compete di effettuare la notificazione e la pubblicazione all’albo pretorio degli atti (ordinanze, deliberazioni, certificati elettorali, avvisi di convocazione, di accertamento dei tributi comunali provinciali ed erariali, ecc.)