Sommario
Chi è condannato in detenzione domiciliare?
Il condannato in detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dall’O.P. e dal suo regolamento di esecuzione. Al condannato in detenzione domiciliare possono essere concessi i benefici previsti dalla normativa per tutti i detenuti e quindi, in particolare, la liberazione anticipata (art. 54 O.P.).
Come si può chiedere la detenzione domiciliare?
La detenzione domiciliare può essere concessa, su istanza dell’interessato, dal Tribunale di sorveglianza oppure, in via provvisoria fino alla decisione del Tribunale, dal magistrato di sorveglianza.
Qual è il limite di pena per la detenzione domiciliare?
Un anno dopo, il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, “Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri”, ha elevato a 18 mesi il limite di pena entro cui la detenzione domiciliare può essere richiesta.
Qual è il trasferimento dei detenuti?
Trasferimento dei detenuti (d. pen.) I Trasferimenti dei detenuti da un istituto ad un altro possono essere disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell’istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari (art. 42, L. 354/1975).
Quando deve essere revocata la detenzione domiciliare?
La detenzione domiciliare è revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure. 7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-bis. 8.
Come si sconta la pena in detenzione domiciliare?
Il condannato che sta scontando la pena in detenzione domiciliare ha diritto alla liberazione anticipata 21. La detenzione domiciliare è del tutto equiparata alla detenzione in carcere, pertanto ti consiglio di guardare con attenzione il calendario e presentare l’istanza di liberazione anticipata appena hai maturato il semestre.
Quali sono i requisiti per l’ammissione alla detenzione domiciliare?
Requisiti per l’ammissione alla detenzione domiciliare prevista dall’art. 47 ter c. 1 bis O.P. Pena detentiva inflitta, o anche residuo pena, non superiore ai due anni, quando: non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale;