Chi può ottenere durante il procedimento e dopo la sua definizione il rilascio di copie dei singoli atti?
Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti.
Cosa sono gli atti di indagine?
“Gli atti di indagine tipici della polizia giudiziaria: Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di persone che possono riferire circostanze utili alla ricostruzione dei fatti di reato.” L’istituto del procedimento penale disciplinato dall’art. 349.
Come si svolgono le indagini di polizia?
Le attività di indagine La polizia giudiziaria identifica la persona indagata e le persone informate dei fatti per le stesse rilevanti. L’attività può essere compiuta “eseguendo, dove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti” (art. 349 c.p.p.).
Qual è il termine di presentazione della comunicazione di notizia di reato contro ignoti?
Se si tratta di indagini contro ignoti, come già detto, non esiste un termine massimo essendo previsto che dopo sei mesi dall’iscrizione della notizia di reato il pubblico ministero chieda al giudice delle indagini preliminari alternativamente o la richiesta di archiviazione o l’autorizzazione a continuare le indagini.
Chi provvede sulla richiesta di copie estratti e certificati di singoli atti del procedimento da parte di chiunque ne abbia interesse?
Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza(1).
Cosa succede quando una persona è indagata?
Essere indagati comporta invece la possibilità di esercitare alcuni diritti, come ad esempio quello di nominare in difensore di fiducia o vedersene assegnato uno d’ufficio, accedere al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni reddituali, essere sentiti dall’autorità, depositare memorie e documenti difensivi.