Sommario
Chi sono gli esercenti di pubblica necessità?
(Persone esercenti un servizio di pubblica necessita’) Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessita’: 1° i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato.
Quali sono gli atti non ripetibili?
Che cosa significa “Atti non ripetibili”? Sono tutti quegli atti che non ammettono ripetizione, in base alla loro natura o per altre particolari ragioni: ad esempio, l’assunzione della testimonianza di una persona in fin di vita.
Cosa succede dopo l’incidente probatorio?
Gli effetti dell’incidente probatorio Una volta terminata l’assunzione anticipata del mezzo di prova a rischio per il dibattimento, l’incidente probatorio si può considerare concluso e le indagini proseguono, il mezzo di prova si può usare in dibattimento.
Quali sono servizi di pubblica utilità?
I mercati dei servizi di pubblica utilità ( elettricità, gas, telecomunicazioni, trasporti locali, acqua, rifiuti, poste, etc.) Questa necessità riguarda in primo luogo i trasporti e le telcomunicazioni, di cui qui non si parlerà, ma anche le così dette “reti urbane intelligenti”.
Quali sono gli accertamenti tecnici non ripetibili?
Che cosa significa “Accertamenti (tecnici non ripetibili)”? Accertamenti che riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione per cause naturali o a causa della stessa attività accertativa e che, data la loro irripetibilità, sono destinati ad acquisire a tutti gli effetti valore di prova (art.
Quando un atto e irripetibile?
Le relazioni di servizio della polizia giudiziaria sono atti irripetibili soltanto se contengono un tipo di accertamento che non è possibile compiere nuovamente nel dibattimento, e specificamente se contengono la descrizione di un’attività materiale ulteriore rispetto a quella investigativa e non riproducbile, ovvero …
Cosa significa il termine incidente probatorio?
L’incidente probatorio è un istituto inserito all’art. 392 c.p.p. che ha la funzione di anticipare l’acquisizione e la formazione di una prova durante le indagini preliminari purché pertinente e rilevante ex art. 190 c.p.p.: per l’assunzione di essa, infatti, non è possibile attendere sino al dibattimento.