Chi sono gli organi del fallimento?
I soggetti cui la legge attribuisce determinate funzioni all’interno della procedura fallimentare sono: il tribunale fallimentare, il giudice delegato, il curatore ed il comitato dei creditori.
Quanti sono gli organi del fallimento?
Questi organi sono: il tribunale fallimentare, il giudice delegato (dal tribunale) alla procedura fallimentare, il curatore fallimentare, il comitato dei creditori. Le competenza degli organi preposti alla procedura fallimentare sono state profondamente modificate dalla riforma del 2006.
Come si chiude il fallimento?
La chiusura del fallimento. Il fallimento si chiude per: — ripartizione finale dell’attivo senza soddisfacimento integrale dei creditori; — impossibilità di ripartizioni per mancanza dell’attivo; — mancanza di domande di ammissione al passivo nei termini prescritti; — estinzione di tutte le passività.
Come si dichiara la riapertura del fallimento?
La riapertura del fallimento. L’art. 121 L.F. limita la possibilità di dichiarare la riapertura del fallimento solo alle ipotesi seguenti (numeri 3 e 4 dell’art. 118 L.F.): 1) chiusura per ripartizione finale dell’attivo senza integrale soddisfazione dei creditori ammessi; 2) chiusura per mancanza di attivo.
Come si verifica la consistenza del fallimento?
Accertato il passivo, si verifica la consistenza dello stato attivo del fallimento, costituito da tutti i beni del fallito e da quei beni che, per effetto della revocatoria, sono ritornati, ai soli fini della procedura fallimentare, nel suo patrimonio.
Quali sono i presupposti soggettivi del fallimento?
I presupposti soggettivi del fallimento: essere imprenditore commerciale. Il primo articolo della legge fallimentare individua i presupposti soggettivi: chi può fallire. Sono soggetti alla procedura fallimentare gli imprenditori commerciali, fatti salvi gli genti pubblici.