Sommario
Come fare appello a una sentenza del Giudice di Pace?
Possono proporre impugnazione contro le sentenze del giudice di pace il pubblico ministero, l’imputato e la persona offesa che (invece di presentare una regolare querela alla procura della repubblica o ai carabinieri) ha presentato un ricorso immediato chiedendo la citazione a giudizio dell’imputato.
Chi deve notificare la sentenza del Giudice di Pace?
170 del c.p.c. stabilisce che la sentenza vada notificata al procuratore costituito o direttamente alla parte, nei casi in cui quest’ultima sia autorizzata a stare in giudizio personalmente (art.
Come si svolge il processo d’appello?
L’appello civile è un’opposizione a una sentenza sfavorevole di primo grado. La parte che perde la causa chiede di riesaminare la vicenda in quanto non ritiene giusta la prima decisione presa. Utilizzando dei termini più appropriati possiamo dire che con un appello civile “viene impugnata la sentenza di primo grado”.
Chi può ricorrere in appello?
Può ricorrere in appello solo chi può trarre vantaggio dalla modifica – totale o parziale – della sentenza. Detto in termini più semplici, può fare appello chi, in primo grado, sia risultato – anche solo in parte – soccombente ossia abbia visto rifiutare dal giudice tutte o alcune delle proprie richieste.
Cosa significa notificare la sentenza?
La notificazione della sentenza serve a comunicare alla parte o alle parte coinvolte nel giudizio che il provvedimento è stato depositato in cancelleria. Dalla notifica, in pratica, decorre il termine per proporre l’impugnazione nel caso cui la parte voglia opporsi a quanto stabilito.
Chi può notificare la sentenza?
170 c.p.c. prevede che la sentenza vada notificata al procuratore costituito o direttamente alla parte, nei casi in cui quest’ultima sia autorizzata a stare in giudizio personalmente (art. 82 c.p.c.).
Come si svolge un processo d’appello?
La corte d’appello è “giudice di merito”, in quanto decide su tutti gli aspetti della causa, tanto sulle questioni di fatto quanto su quelle di diritto, confermando la pronuncia impugnata o riformandola, ossia sostituendola, in tutto o in parte, con la propria.