Sommario
Come ha abolito il registro dei falliti?
La riforma ha abolito il registro dei falliti (peraltro mai istituito) attraverso l’abrogazione dell’art. 50 L.F. ed ha soppresso la prevista incapacità per il fallito, nei 5 anni successivi al fallimento, di esercitare il diritto di voto (elettorato attivo) (art. 2, 1° comma, D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223).
Come cancellare i falliti dal casellario giudiziale?
La cancellazione dei falliti dal casellario giudiziale. Chi è fallito viene iscritto nel casellario giudiziale civile . Questa iscrizione comporta, per il fallito, diverse conseguenze negative, come ad esempio l’impossibilità di aprire conti correnti bancari, anche dopo anni dalla chiusura del fallimento.
Quali sono gli effetti personali del fallimento?
Fallimento: gli effetti personali per il debitore. Per effetto della sentenza dichiarativa di fallimento: — il fallito persona fisica deve consegnare al curatore la propria corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento, inclusa quella elettronica (art. 48 L.F.). Nel caso di mancato ottemperamento dell’obbligo,
Quali sono i presupposti soggettivi del fallimento?
I presupposti soggettivi del fallimento: essere imprenditore commerciale. Il primo articolo della legge fallimentare individua i presupposti soggettivi: chi può fallire. Sono soggetti alla procedura fallimentare gli imprenditori commerciali, fatti salvi gli genti pubblici.
Come si verifica la consistenza del fallimento?
Accertato il passivo, si verifica la consistenza dello stato attivo del fallimento, costituito da tutti i beni del fallito e da quei beni che, per effetto della revocatoria, sono ritornati, ai soli fini della procedura fallimentare, nel suo patrimonio.
Come si chiude il fallimento?
La chiusura del fallimento. Il fallimento si chiude per: — ripartizione finale dell’attivo senza soddisfacimento integrale dei creditori; — impossibilità di ripartizioni per mancanza dell’attivo; — mancanza di domande di ammissione al passivo nei termini prescritti; — estinzione di tutte le passività.