Sommario
- 1 Come nominare un nuovo amministratore?
- 2 Quanti millesimi servono per nominare nuovo amministratore?
- 3 Come si cambia l’amministratore di una Srl?
- 4 Quando in assemblea non si raggiunge il quorum deliberativo per confermare o nominare un nuovo amministratore?
- 5 Quale maggioranza per nomina amministratore?
- 6 Quanto costa il cambio amministratore srl?
- 7 Cosa si può fare in regime di prorogatio?
- 8 Quale maggioranza per eleggere amministratore condominio?
Come nominare un nuovo amministratore?
La nomina dell’amministratore. Per nominare l’amministratore di condominio, occorre convocare l’assemblea dei condomini (art. 1129 c. 1 c.c.). La delibera viene adottata con il voto favorevole della metà del valore dell’edificio (500/1000) e della maggioranza degli intervenuti (art.
Quanti millesimi servono per nominare nuovo amministratore?
Per la nomina e la revoca dell’amministratore sarebbe necessaria la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno 500 millesimi.
Come si cambia l’amministratore di una Srl?
Nel caso, invece, di dimissioni amministratore unico srl, l’amministratore uscente dovrà convocare l’assemblea dei soci, ponendo all’ordine del giorno le Dimissioni da Amministratore e la eventuale nomina di nuovo amministratore.
Quanto dura la prorogatio?
Essa consente la prorogatio degli organi dello Stato, degli enti pubblici o a partecipazione pubblica, per i 45 giorni successivi alla scadenza; durante questo periodo possono essere adottati atti di ordinaria amministrazione e atti urgenti ed indifferibili, con indicazione dei motivi di urgenza e di indifferibilità.
Come si nomina un nuovo amministratore di condominio?
La scelta dell’amministratore viene consacrata nella delibera assembleare del condominio, che è l’atto attraverso il quale si effettua la nomina. Il nominativo dell’amministratore va annotato in un apposito registro (che deve essere tenuto a cura dello stesso amministratore) detto registro delle nomine e delle revoche.
Quando in assemblea non si raggiunge il quorum deliberativo per confermare o nominare un nuovo amministratore?
E, infatti, come stabilito espressamente dalla legge [6], se l’assemblea non raggiunge la maggioranza né per la conferma né per la revoca, l’amministratore rimane in carica fintanto che non si procede con una nuova nomina, in quanto non è previsto che il condominio possa rimanere senza amministratore.
Quale maggioranza per nomina amministratore?
1136, quarto comma, c.c. ci dice che per la nomina dell’amministratore sono necessari i quorum di cui al secondo comma dello stesso articolo, vale a dire la maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresentino almeno 500 millesimi (la metà del valore dell’edificio).
Quanto costa il cambio amministratore srl?
Listini prezzi CCIAA
ONORARIO | BOLLI | |
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MODELLO S2 | ||
Nomina/Rinnovo/Modifica/Cessazione soggetti | € 90,00 | € 65,00 |
Cambio Organo Sociale in carica | € 90,00 | € 65,00 |
Conferimento Poteri | € 90,00 | € 65,00 |
Chi nomina gli amministratori di una Srl?
– dal mancato rinvio – nella nuova disciplina delle s.r.l. – all’art. 2383, comma 1, il quale statuisce che “la nomina degli amministratori spetta all’assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell’atto costitutivo”; – dall’art.
Quanto dura la prorogatio dell’amministratore?
Il comma 9° indica: “L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore”.
Cosa si può fare in regime di prorogatio?
All’amministratore in prorogatio vengono riconosciuti poteri pari a quelli dell’amministratore in piena carica, potendo, ad esempio, proporre azioni per il recupero dei crediti condominiali o convocare assemblee ordinarie o straordinarie.
Quale maggioranza per eleggere amministratore condominio?
civ. stabilisce che “Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma”, ossia una maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno metà del valore dell’edificio (500 mm).