Sommario
Cosa è il sigillo dello Stato?
Al giorno d’oggi sigillo e timbro, insieme alla firma, sono gli strumenti che certificano la pubblica fede sugli atti pubblici. Il sigillo dello Stato, recante la dicitura “Repubblica italiana” e il relativo stemma, viene utilizzato per la vidimazione di leggi e altri atti del Governo.
A cosa servivano i sigilli nell’antica Roma?
SIGILLO (lat. sigillum, dimin. – L’uso del sigillo è antichissimo; tuttavia presso i Romani fu adoperato solo a scopo di chiusura, mentre a scopo di autenticazione fu usato solo nel Medioevo per effetto della diminuita cultura e capacità di scrivere.
Cosa sono i sigilli di terracotta?
Per cretula si intende una massa di materiale fittile (comunemente argilla, ma anche gesso, ceralacca o persino sterco) che in origine veniva applicata a chiusura di contenitori stoccati o trasportati. Sulla cretula veniva in genere impresso un sigillo la cui integrità testimoniava la non manomissione del contenuto.
Cosa sono i sigilli antichi?
I sigilli antichi erano piccoli strumenti incisi che venivano usati per lasciare un’impronta. Scopri perché in passato erano così importanti.
Come si procede all’apposizione dei sigilli?
Apposizione dei sigilli. All’apposizione dei sigilli vi procede il curatore, eventualmente con l’assistenza della forza pubblica. Secondo il primo comma dell’art. 84 l.f. : Dichiarato il fallimento, il curatore procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all’apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede
Come si perfeziona il delitto di violazione dei sigilli?
Il delitto di violazione dei sigilli di cui all’art. 349 cod. pen. si perfeziona con qualsiasi condotta idonea ad eludere l’obbligo di immodificabilità del bene, pur in assenza di sigilli o segni esteriori dell’avvenuto sequestro, sempre che si tratti di soggetto comunque edotto del vincolo posto sul bene.
Chi viola i sigilli per disposizione dell’autorità?
Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell’Autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa [705, 752-762, 260, 261], è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.