Sommario
Cosa si intende per nullità?
La nullità (artt. 1418 ss. c.c.) è la situazione di invalidità del negozio giuridico, determinata da un vizio che rende il negozio stesso inidoneo a produrre i suoi effetti e quindi inefficace.
Che cos’è la nullità di protezione?
La nullità di protezione è lo speciale rimedio posto a tutela della parte contrattuale debole contro l’introduzione di clausole abusive che determinano un significativo squilibrio nell’assetto generale del contratto.
Quando un atto amministrativo è nullo?
Ai sensi della citata disposizione «E’ nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi previsti dalla legge.».
Quando un atto amministrativo è nullo o annullabile?
L’atto amministrativo è invalido quando è difforme dal paradigma normativo di riferimento che lo disciplina. L’atto amministrativo è nullo se è manchevole di taluno degli elementi essenziali richiesti dalla legge; è annullabile quando taluno di questi elementi non manchi, ma sia viziato.
Qual è la nullità relativa?
La nullità è relativa quando la legittimazione spetta solo ad alcuni. Ipotesi di nullità relativa sarebbero, ad esempio, quella prevista dall’ articolo 2913 , oppure le clausole vessatorie non
Qual è l’azione di nullità?
L’azione di nullità è un’azione di mero accertamento, con essa si chiede cioè al giudice di dichiarare l’inefficacia ab origine dell’atto negoziale( quod nullum est nullum producit effectum).
Qual è la differenza tra nullità e annullabilità?
Nullità e annullabilità: del consenso tra le parti, della causa, a differenza di quella di nullità, è soggetta a prescrizione: trascorsi cinque anni, non sarà più possibile chiedere al giudice l’annullamento e, pertanto, il contratto non sarà più impugnabile.
Quando si parla di nullità del contratto?
In presenza di vizi meno gravi di quelli che conducono alla nullità, il contratto è temporaneamente in grado di produrre i suoi effetti, ma ad una delle parti è attribuito il potere di chiedere al giudice una pronuncia che li faccia venire meno sin dall’inizio, cioè retroattivamente. In questi casi si parla di annullabilità del contratto.