Sommario
Cosa si intende per somme non contestate?
Tale “non contestazione” deve: avvenire nel corso dello svolgimento del processo; integrare una consapevole rinuncia a contestare; avere ad oggetto le somme, ma non necessariamente i fatti costitutivi dedotti a fondamento del diritto vantato dall’attore ad ottenere tali somme.
Che natura ha l’ordinanza per il pagamento di somme non contestate?
L’ordinanza di pagamento delle somme non contestate è stata introdotta in Italia dalla legge 353/1990 con il nuovo art. 186 bis c.p.c.. È un’ordinanza di natura provvisoria. L’ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo.
Che cos’è un ordinanza di ingiunzione?
l’ordinanza–ingiunzione è un atto della pubblica amministrazione con il quale si notifica al soggetto il tipo di violazione e l’ammontare di una sanzione pecuniaria per la stessa prevista.
Cosa comporta la contumacia?
La contumacia non introduce deroghe al principio dell’onere della prova, non solleva cioè l’attore dall’onere probatorio, né possono ritenersi incontroversi o pacifici i fatti dedotti ma non provati dall’attore. In altre parole, la contumacia non comporta la tacita ammissione (per non contestazione) dei fatti indicati dall’attore.
Cosa è il processo contumaciale?
Il processo contumaciale, disciplinato nel capo V del titolo I, libro II del codice di procedura civile, agli artt. 290-294, è regolato da norme ad hoc finalizzate a mantenere una posizione di uguaglianza delle parti ed è caratterizzato da un’attuazione meramente formale del contraddittorio. La dichiarazione di contumacia
Come dichiarare la contumacia del convenuto?
Se non ci sono vizi dell’atto o della sua notifica, il giudice dichiara con ordinanza la contumacia del convenuto alla prima udienza di trattazione. Tale dichiarazione è revocabile se il convenuto si costituisce successivamente in giudizio.
Chi ha il diritto di restare contumace?
Ciascun soggetto ha il diritto di restare contumace e di costituirsi successivamente, in qualunque fase del giudizio, anche in sede di comparsa conclusionale [1] nonché, per la prima volta, anche in appello. Il contumace quindi può fare appello, ma non può presentare domande nuove, ossia questioni non analizzate già in primo grado.