Sommario
Cosa vieta la fruizione delle ferie dopo la malattia?
La normativa italiana, infatti, non vieta assolutamente la fruizione delle ferie dopo la malattia, quindi di attaccare le ferie alla malattia, quando il periodo di assenza è già stato concordato: in pratica, le ferie possono e devono tranquillamente essere godute, anche se ci si è assentati precedentemente per una patologia.
Quali sono le ferie del dipendente pubblico?
Le ferie del dipendente pubblico Le ferie, per legge, sono un diritto irrinunciabile. La normativa prevede che il lavoratore, durante il periodo di ferie , percepisca regolare retribuzione, cioè lo stipendio non gli viene decurtato anche se non lavora, ma non può godere degli ‘straordinari’ o di altre indennità aggiuntive ovviamente.
Qual è la data di sospensione delle ferie?
La sospensione delle ferie decorre dalla data in cui il datore ne viene a conoscenza e non dal primo giorno di malattia. Gli eventuali giorni che precedono la data di ricezione della comunicazione inviata dal dipendente malato al datore di lavoro sono imputabili a ferie e non a malattia.
Quando si insorta prima delle ferie?
Malattia insorta prima dell’inizio delle ferie. Se il lavoratore cade malato prima delle ferie e la malattia si protrae durante le stesse (si pensi a una frattura a una gamba che obblighi il dipendente a un mese di ingessatura e assoluto riposo), le ferie già concordate si sospendono e dovranno essere godute in un momento successivo.
Quando può esserci la sospensione delle ferie?
La sospensione può esserci sia quando la malattia insorge prima che inizino le ferie sia durante le stesse. Nel primo caso le ferie saranno semplicemente posticipate a data da concordare con il datore di lavoro, nel secondo caso invece saranno interrotte e fruite successivamente, sempre previo accordo con il datore.
Quali sono i limiti delle ferie obbligatorie?
La normativa ferie impone limiti ben precisi. Secondo il Decreto Legislativo 213 del 2004, delle quattro settimane di ferie obbligatorie: almeno due settimane devono essere godute nell’anno di maturazione, anche in modo consecutivo, se il lavoratore lo richiede; le altre due entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.