Sommario
Qual è il divieto di licenziamento durante la gravidanza?
Il divieto di licenziamento durante gravidanza e primo anno del bambino. Il divieto di licenziamento durante la gravidanza, il congedo di maternità e il primo anno di vita del bambino. La lavoratrice non può essere licenziata dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
Quando deve essere licenziata la lavoratrice di gravidanza?
La lavoratrice non può essere licenziata dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. In questo periodo vige quindi una tutela legale a favore della donna, che pertanto va oltre il periodo di astensione obbligatoria di 5 mesi, distribuito tra i mesi prima e dopo la data del parto.
Quando possono essere licenziate le lavoratrici?
La legge stabilisce che le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino [1]. Il periodo in cui vige il divieto di licenziamento va, dunque, dal concepimento fino al primo compleanno del piccolo.
Qual è la nullità del licenziamento a seguito di congedo parentale?
La nullità del licenziamento a seguito di congedo parentale. Il licenziamento può essere considerato nullo, non solo quando avviene nel periodo di tutela legale legato alla gravidanza e al primo anno di età del bambino, ma anche quando il licenziamento è causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale (astensione facoltativa
Quando è possibile licenziare la lavoratrice madre?
Quando è possibile licenziare la lavoratrice madre. Solo in casi eccezionali l’azienda può provvedere al licenziamento durante il cosiddetto “periodo protetto”. Ecco tali casi: 1- Licenziamento disciplinare per colpa grave del lavoratore (giusta causa di licenziamento)
Come prevedeva il licenziamento?
La normativa del licenziamento originariamente prevista dal codice civile prevedeva, come regola generale, la libera recedibilità dal rapporto di lavoro sia per il lavoratore che per il datore di lavoro. L’unica forma di tutela per le parti era rappresentata dal preavviso,