Qual è la sentenza penale di patteggiamento?
La sentenza penale di patteggiamento costituisce un importante elemento probatorio per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscerne l’efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione.
Qual è il requisito del patteggiamento?
Patteggiamento: requisiti Il patteggiamento è ammissibile a condizione che: ci sia l ’accordo tra imputato e pubblico ministero sulla pena da scontare. Solitamente, è l’imputato che presenta la richiesta e il pubblico ministero che la firma, prestando così il suo consenso;
Che cosa ottiene l’imputato con il patteggiamento?
In sostanza con il patteggiamento l’imputato ottiene uno “sconto” della pena fino al limite di un terzo, ma rinuncia anche a far valere la propria innocenza.
Quali sono le tipologie di patteggiamento?
Ci sono due tipologie di patteggiamento: tradizionale (o ristretto) se la pena patteggiata non supera i due anni di reclusione; allargato, quando la pena concordata è superiore ai due anni di reclusione ed inferiore a cinque.
Quando si estingue il delitto oggetto di patteggiamento?
Il delitto oggetto di patteggiamento si estingue dopo cinque anni, mentre la contravvenzione dopo due anni, a patto che l’imputato in tali termini non commetta un delitto, o una contravvenzione della stessa indole, con cessazione di ogni effetto penale, e, in caso di pena pecuniaria o sostitutiva, senza effetto per la successiva sospensione
Quando può essere richiesto il patteggiamento?
Il patteggiamento può essere richiesto, per i delitti e per le contravvenzioni, quando la penale finale è pecuniaria, anche in sostituzione, o detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, o a sua volta sostituita, purché non siano superati i due anni di reclusione, o arresto, per il patteggiamento tradizionale, e i cinque anni di
Qual è la riduzione di pena per il patteggiamento?
La riduzione di pena per il patteggiamento non riguarda le sanzioni amministrative accessorie applicate ex officio, e neppure, nel patteggiamento allargato, le pene accessorie o le misure di sicurezza personali (in tema interessante Cass. Pen., Sez. IV, sentenza n. 34081/2011).