Quale normativa regola e tutela le lavoratrici madri?
1204 “Tutela delle lavoratrici madri” stabilisce il divieto di licenziamento (art. 54 e 56 T.U.); la lavoratrice non può essere licenziata dall’inizio del periodo di gestazione fino al compimento di un anno d’età del bambino. Il divieto viene meno in caso di giusta causa (colpa grave della lavoratrice, ecc.)
Cosa deve fare il datore di lavoro in caso di lavoratrici in stato di gravidanza all’interno della sua azienda?
Per condizioni di rischio lavorativo deve informare il Datore di lavoro del proprio stato di gravidanza, al fine dell’attivazione delle misure di tutela conseguenti ed ottenere i diritti previsti dalla Legge.
Quali tutele sono previste per la donna lavoratrice madre?
Permessi di riposo: per le mamme lavoratrici dipendenti sono previsti dei periodi di riposo per l’allattamento e in caso di handicap gravi del proprio figlio. Dai 3 agli 8 anni del figlio l’astensione è di massimo 5 giorni l’anno. Il congedo per malattia del figlio non è retribuito.
Qual è il periodo in cui fattori di rischio possono nuocere al nascituro in modo forse inconsapevole per la madre?
Per tutto il periodo della gestazione e fino a sette mesi dopo il parto, è vietato far svolgere alla donna lavori pericolosi, faticosi ed insalubri (indicati nell’allegato “A” del D. Lgs 151/2001).
Quando il datore di lavoro è tenuto a fare una valutazione specifica per le lavoratrici gestanti?
Qualora non fosse possibile adibire la lavoratrice ad una mansione non a rischio all’interno dell’Azienda, il Datore di lavoro dovrà effettuare una segnalazione alla Direzione Provinciale del Lavoro o DPL, la quale potrà effettuare accertamenti medici e disporre l’interdizione (astenzione) dalla lavoratrice.
Quando la lavoratrice deve comunicare lo stato di gravidanza?
Come premesso, la legge afferma che la comunicazione al datore di lavoro è obbligatoria e va fatta “prima del concedo di maternità”. In teoria, quindi, la donna incinta potrebbe dare l’annuncio della gravidanza anche qualche giorno prima del congedo, cioè due mesi prima della data presunta del parto…