Sommario
Quando il governo è obbligato a dimettersi?
La mozione di sfiducia può essere proposta contro il governo (o il primo ministro, se il rapporto fiduciario intercorre solo con questo) oppure, in alcuni ordinamenti, contro un singolo ministro; se la mozione viene approvata, il governo oppure il ministro contro il quale è stata proposta si deve dimettere, altrimenti …
Quando il Presidente può sciogliere il parlamento?
«Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.»
Come si ritira la fiducia al Governo?
Il meccanismo del voto di fiducia è sancito dall’art. 94 della Costituzione. Entro dieci giorni dalla sua formazione, il Governo deve presentarsi alle Camere per il voto di fiducia, che viene espresso tramite mozione motivata e votata per appello nominale.
Qual è la responsabilità presidenziale in merito allo scioglimento?
A bilanciamento della esclusiva responsabilità presidenziale in merito all’atto di scioglimento, il testo tipizza in modo rigoroso i casi e i tempi nei quali il Presidente può procedere allo scioglimento. Il Presidente può infatti sciogliere le Camere solo nel caso in cui il Primo ministro presenti le dimissioni.
Qual è il potere di scioglimento del presidente della Repubblica?
Tipizzazione del potere di scioglimento e autonomia del Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica esercita il potere di scioglimento della Camera in piena autonomia: rispetto alla vigente Costituzione il testo in esame conferma infatti l’obbligo per il Presidente di sentire i Presidenti delle due Camere prima di procedere
Come si può sciogliere il presidente della Repubblica?
Il Presidente della Repubblica puo`, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura. – Costituzione italiana, art. 88.