Sommario
Quando può essere svolta la perizia nel processo penale?
La perizia e’ ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. valutazioni che richiedono o presuppongono competenze specifiche, tecniche, scientifiche, artistiche.
Chi dispone la perizia?
Il giudice che dispone la perizia è il Giudice delle Indagini Preliminari (G.I.P.); questa figura interviene solo nella fase delle indagini preliminari su richiesta di una delle parti, del P.M. o dell’indagato, e di massima tutte le volte che sono previste determinate garanzie per le parti medesime.
Quale differenza esiste tra perizia e consulenza tecnica nel processo penale?
In ambito penale, l’esperto incaricato dal Giudice è indicato come “Perito”, e l’attività da questi svolta è indicata come “perizia”. In ambito civile, l’esperto nominato dal Giudice è indicato come “Consulente Tecnico d’Ufficio” (CTU), e l’opera da questi svolta è indicata come “Consulenza Tecnica d’Ufficio” (CTU).
Quando si nomina il CTP?
Il CTP può dunque essere nominato nel termine perentorio coincidente con l’inizio delle operazioni peritali, con comunicazione della parte o del suo difensore direttamente al CTU, quindi ovviamente dopo l’ udienza di giuramento.
Chi partecipa all udienza preliminare?
Chi partecipa all’udienza preliminare All’udienza è fondamentale la partecipazione del pubblico ministero e del difensore dell’imputato. Se invece il difensore non è presente, il giudice potrà designare altro difensore immediatamente reperibile, in qualità di sostituto.
Chi può chiedere l’incidente probatorio?
Udienza per l’incidente probatorio Ha diritto di parteciparvi il difensore della persona offesa. L’indagato e la persona offesa hanno il diritto di assistere all’incidente probatorio quando si deve esaminare un testimone o un’altra persona, mentre negli altri casi possono assistere previa autorizzazione del giudice.
Chi nomina il perito nel processo penale?
1. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito.
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