Sommario
Quando si prescrive la rescissione?
prescrizione : l’azione di rescissione si prescrive nel termine di un anno dalla conclusione del contratto (art. 1449 c.c.); passato l’anno non sarà più possibile opporre rescissione, e, a differenza di quanto accade per i negozi annullabili, nemmeno in via di eccezione.
Quando si intende l’azione di rescissione?
l’azione di rescissione si prescrive nel termine di un anno dalla conclusione del contratto (art. 1449 c.c.); passato l’anno non sarà più possibile opporre rescissione, e, a differenza di quanto accade per i negozi annullabili, nemmeno in via di eccezione.
Qual è il secondo tipo di rescissione del contratto?
Il secondo tipo di rescissione del contratto è la rescissione per lesione c.d. “per laesio ultra dimidium”. Si tratta di un tipo di rescissione che non può essere applicata ai contratti aleatori (ossia a quei contratti che per loro natura sono soggetti a un alto tasso di rischio).
Cosa prevede la legge sulla rescissione del contratto?
La legge prevede due ipotesi diverse di rescissione del contratto: la rescissione del contratto concluso in stato di pericolo e la rescissione del contratto per lesione (concluso in stato di bisogno). Analizziamole entrambe.
Come può essere disposta la rescissione del giudicato?
La rescissione del giudicato può essere disposta solo a condizione che il condannato provi che l’assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, con onere a carico del condannato di allegare la documentazione ritenuta pertinente.
Qual è il diritto di recesso?
Il recesso è un normale esercizio di un diritto che la legge o una clausola contrattuale concede, a prescindere da situazioni di crisi o di illeciti posti da una delle due parti. L’esempio tipico è il diritto di recesso per gli acquisti fatti su internet: dopo la consegna del prodotto, l’acquirente ha 14 giorni di tempo per recedere,
Quando può essere esercitato il recesso?
In base a queste norme, il recesso è precluso quando del contratto si è iniziata l’esecuzione (art. 1373, primo comma); se si tratta di contratto ad esecuzione continuata o periodica, il recesso può essere esercitato anche durante l’esecuzione del contratto, ma non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso d’esecuzione (art