Sommario
Quanti giorni di assenza si possono fare in anno di prova?
Quanti giorni di assenza si possono fare durante l’anno di prova? Qualora nell’anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall’organo competente per la conferma in ruolo.
In che consiste l’anno di prova?
L’anno di prova consiste nel periodo di servizio iniziale del docente neoassunto e viene svolto allo scopo di ottenere la conferma in ruolo. i docenti per i quali sia stato approvato il passaggio di ruolo.
Quando si raggiungono i 180 giorni?
Nel calcolo dei 180 giorni sono computabili tutti giorni di contratto in cui si è considerati in servizio, quindi anche i giorni di sospensione (Natale e Pasqua), ma anche i sabati o il giorno libero e le domeniche. Sono esclusi dal conteggio i giorni di congedo ordinario e straordinario e le aspettative.
Come si contano i 120 giorni per l’anno di prova?
Nel calcolo dei 120 giorni di attività didattica vanno considerati i giorni di lezione, ma anche quelli utilizzati per ogni altra attività preordinata o collegata allo svolgimento dell’attività didattica, comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
Qual è il periodo di prova per il docente neo-assunto?
Se al docente neo-assunto non risulta possibile raggiungere i 180 giorni previsti dalla normativa, e/o i 120 giorni, l’anno di prova può essere prorogato di un anno scolastico, con possibilità di prorogarlo ulteriormente anche per i successivi anni scolastici, qualora non siano stati prestati almeno 180 giorni di servizio.
Qual è l’anno di prova e la formazione?
L’anno di prova e la formazione. Come previsto dal DM 850/2015, i docenti a dover affrontare l’anno di prova sono: i docenti che si trovano al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato, a qualunque titolo conferito, e che aspirino alla conferma nel ruolo
Qual è il superamento dell’anno di prova?
Superamento e valutazione dell’anno di prova. Il requisito fondamentale per il superamento del periodo di prova è quello dei 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 per le attività didattiche.
Come rinviare il periodo di prova?
Il rinvio del periodo di prova. Se al docente neo-assunto non risulta possibile raggiungere i 180 giorni previsti dalla normativa, e/o i 120 giorni, l’anno di prova può essere prorogato di un anno scolastico, con possibilità di prorogarlo ulteriormente anche per i successivi anni scolastici, qualora non siano stati prestati almeno 180