Come si nomina un amministratore di condominio?
Per nominare l’amministratore di condominio, occorre convocare l’assemblea dei condomini (art. 1129 c. 1 c.c.). La delibera viene adottata con il voto favorevole della metà del valore dell’edificio (500/1000) e della maggioranza degli intervenuti (art.
Cosa si intende per partecipanti al condominio?
5) o comunque tra “intervenuti” e “partecipanti al condominio” sta nel fatto che la prima si riferisce agli intervenuti in assemblea che evidentemente siano tanti da raggiungere perlomeno il quorum costitutivo, la seconda si riferisce sempre alla metà +1 dei condomini.
Come si contano le teste in condominio?
La maggioranza per teste è calcolata generalmente sul totale dei condomini partecipanti all’assemblea. Ad esempio, se gli intervenuti all’assemblea sono 20, per l’approvazione della delibera condominiale sarà necessario che i votanti favorevoli siano almeno 11, cioè la metà più uno dei presenti in riunione.
Come viene nominato un amministratore di condominio?
È l’assemblea condominiale che deve nominare l’amministratore. Per la nomina dell’amministratore di condominio e per l’accettazione del suo compenso è necessaria la metà più uno degli intervenuti all’assemblea, che possano rappresentare almeno la metà dei millesimi, sia in prima che in seconda convocazione.
Cosa si intende per maggioranza degli intervenuti?
Il 2 comma dell’ articolo 1136 C.C., dispone che l’ assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l’ intervento di tanti condòmini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’ intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio.
Che cos’è il quorum deliberativo?
Il quorum funzionale o deliberativo indica il numero o la percentuale di voti a favore minimi da ottenersi perché un candidato possa essere eletto o una proposta possa essere approvata.
Chi sono gli intervenuti in assemblea condominiale?
L’art. 1136 c.c., con riferimento al numero di voti necessario per l’approvazione delle delibere, parla espressamente di “maggioranza degli intervenuti”, cioè di persone fisicamente presenti in assemblea (quindi deleghe comprese), escludendo che debba trattarsi della maggioranza dei partecipanti al condominio.
Qual è il quorum deliberativo necessario è sufficiente per deliberare in prima e seconda convocazione la nomina del revisore di cui all’art 1130 bis cc?
Se in prima convocazione non si raggiunge il quorum costitutivo, in seconda convocazione sono valide le deliberazioni approvate con: numero di voti che rappresenta la maggioranza degli intervenuti. numero di voti che rappresenti almeno 1/3 del valore dell’edificio.